INFORMATIVA RELATIVA A CREDITO D'IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA E GAS

Solutiongroups srl 03-09-2022

Il decreto “anti rincari” (DL n.21/2022) prima e il decreto “Aiuti” (DL n.50/2022) poi, hanno introdotto e potenziato i crediti d’imposta per calmierare l’aumento dei costi di energia elettrica e gas naturale innescati dalla guerra russa in Ucraina. Gli aiuti previsti – come illustrato nel dettaglio in questa notizia – sono rivolti sia ad imprese energivore e/o gasivore, sia ad imprese non energivore e/o non gasivore. In particolare per le imprese “non energivore” (dotate cioè di contatori di energia elettrica pari o superiore a 16,5 kW ndr.) è riconosciuto un credito d’imposta del 15% della spesa sostenuta per l’acquisto di energia elettrica acquistata e utilizzata nel II trimestre del 2022. Allo stesso modo, per le imprese “non gasivore” è riconosciuto un credito d’imposta del 25% per l’acquisto  di gas consumato nel II trimestre del 2022, per usi diversi da quelli termoelettrici.

Per ciò che riguarda il bonus riconosciuto alle imprese “non energivore”, il credito è concesso in caso di incremento del costo per kWh calcolato sulla media del primo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio nel primo trimestre 2019.

Allo stesso modo, per quel che riguarda il bonus riconosciuto alle imprese “non gasivore”, il bonus è riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre dell’anno 2019.

Per effettuare questi calcoli, la conversione in legge del “Decreto Aiuti” ha stabilito che, qualora l’impresa destinataria del contributo nei primi 2 trimestri del 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre del 2022.

SE SIETE INTERESSATI POTETE inviare la richiesta al venditore dalla vs pec come previsto dalla conversione in legge del DL Aiuti

LO SCRIVENTE STUDIO NON HA COMPETENZE IN MERITO PERCUI DOVRETE PROVVEDERE PER VS CONTO